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zenigada
sentinella del mattino


Diario


9 febbraio 2010

Matrimonio omosex: un passaggio decisivo al vaglio della Suprema Corte

Il 23 marzo prossimo sarà discusso in udienza pubblica, dinanzi alla Corte Costituzionale, il giudizio di legittimità delle disposizioni di cui agli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis c.c. in relazione all’ipotesi di matrimonio tra persone dello stesso sesso. La decisione della Consulta potrebbe segnare una svolta epocale. Il Giudice delle Leggi dovrà decidere a seguito dell’ordinanza di rimessione pronunciata dal Tribunale di Venezia lo scorso aprile (ord.za 4 febbraio – 3 aprile 2009, rubricata al n. 177 reg. ord. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 1 luglio 2009). Il pronunciamento è stato emesso dietro ricorso presentato da una coppia omosessuale contro il Sindaco di Venezia, avverso il diniego di dare corso agli incombenti per le pubblicazioni di matrimonio, ricevuto dall’Ufficiale di stato civile del Comune. Gli istanti vedranno le loro ragioni perorate da un gruppo di Giuristi di riconosciuto valore, tra i quali spiccano nomi di grande rilievo. Interessanti ssimo sondare, per ora, sia le motivazioni espresse in via “amministrativa” dal Comune a suggello del rifiuto opposto ai richiedenti, sia le tesi contrapposte propugnate dall’Avvocatura di Stato e dalla difesa dei ricorrenti dinanzi alla terza sezione del Tribunale veneziano in composizione collegiale. Temi di massima rilevanza sociale e culturale, oltre che di estremo rilievo giuridico. Pregevole l’analisi fine ed approfondita operata dai Giudici lagunari, che hanno infine deciso per la non manifesta infondatezza delle questione di illegittimità costituzionale agitata dagli istanti. L’Ufficiale di stato civile del Comune di Venezia aveva emanato il provvedimento di diniego avverso la richiesta di pubblicazioni adducendo l’inesistenza giuridica di siffatta petizione “in forza del complesso normativo fondante l’ordinamento giuridico italiano e la contrarietà all’ordine pubblico costituito da principi fondamentali di rango sia costituzionale che ordinario”. Aveva più specificamente asserito che “l’istituto del matrimonio nell’ordinamento giuridico italiano è inequivocabilmente incentrato sulla diversità di sesso dei coniugi, desumibile dall’insieme delle disposizioni che lo disciplinano, tanto che tale diversità di sesso costituisce presupposto indispensabile, requisito fondamentale per la fattispecie del matrimonio, a tal punto che l’ipotesi contraria, relativa a persone dello stesso sesso, è giuridicamente inesistente e certamente estranea alla definizione del matrimonio, almeno secondo l’insieme delle normative tuttora vigenti”. “...Ricorre l’ipotesi di inesistenza quando manchi la realtà fenomenica che costituisce la base naturalistica della fattispecie” ... “Non è senza ragione che nel nostro codice civile, tra gli impedimenti al matrimonio (età, incapacità, libertà di stato, parentela, delitto etc. etc.) non è prevista la diversità d i sesso tra i coniugi” ...; “ciò ovviamente perché essa, a differenza dei semplici impedimenti, incide sulla stessa identificazione della fattispecie civile che, nel nostro ordinamento possa qualificarsi matrimonio”. “... In mancanza di modifiche legislative in materia il nostro ordinamento non ammette il matrimonio omosessuale ...”, “qualsiasi possibilità di matrimonio tra persone dello stesso sesso va esclusa categoricamente (come da circolare n. 55 del 18.10.2007 del Ministero dell’Interno). Adìto dalla coppia gay per la tutela delle proprie manifestate intenzioni, il Tribunale di Venezia dispone per la rimessione alla Corte Costituzionale. La relativa ordinanza argomenta in modo equilibrato - ficcante - induce comunque a riflettere sia il giurista, che l’uomo comune. Questo in sintesi è il dictum dei Giudici di Venezia: il chiaro tenore delle norme vigenti obiettivamente impedisce di operare una estensione dell’istituto del matrimonio anche a persone dello stesso sesso. Nel nostro sistema giuridico il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è previsto né vietato espressamente. Certamente il nostro legislatore, sino ai tempi più recenti, non ha avuto lo stimolo per la disciplina specifica di una problematica che non era dibattuta. Non vi è dubbio che leggendo l’impianto normativo di riferimento (c.c. artt.107 e 108, 143 s.s., 231 s.s.) si trae la conclusione inevitabile per cui, allo s tato, esso si riferisce solo al matrimonio tra persone di sesso diverso; quindi, non è consentito al giudice diverso da quello di rango costituzionale di ordinare all’Ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni per il matrimonio di una coppia omosex (questo chiedeva in prima istanza la coppia dei ricorrenti). Tuttavia, non si può rimanere sordi alle mutate istanze sociali, sempre crescenti ed ormai già vagliate in molti altri Paesi, “non si può ignorare il rapido trasformarsi della società e dei costumi avvenuto negli ultimi decenni, nel corso dei quali si è assistito al superamento del monopolio detenuto dal modello di famiglia normale, tradizionale ed al contestuale sorgere spontaneo di forme diverse, seppur minoritarie, di convivenza, che chiedono protezione, si ispirano al modello tradizionale e come quello mirano ad essere considerate e disciplinate. Nuovi bisogni, legati anche all’evoluzione della cultura e della civiltà, chiedono tutela, imponendo un’att enta meditazione sulla persistente compatibilità dell’interpretazione tradizionale con i principi costituzionali”. Soccorre l’art. 2 della Costituzione, laddove riconosce i diritti inviolabili dell’uomo nella sua sfera “sociale” in cui dev’essere senz’altro ricompresa - ed in primis! - la “famiglia”, nella quale la personalità dell’individuo si esplica anche attraverso l’acquisizione di uno status che conferisce diritti e doveri “del tutto peculiari e non sostituibili tramite l’esercizio dell’autonomia negoziale”. “La libertà di sposarsi e di scegliere il coniuge ...riguarda la sfera dell’autonomia e dell’individualità, quindi una scelta sulla quale lo Stato non può interferire, a meno che non vi siano interessi prevalenti incompatibili; nell’ipotesi in cui una persona intenda contrarre matrimonio con altra persona dello stesso sesso il Tribunale non individua alcun pericolo di lesione di interessi pubblici o privati di rilevanza costituzionale, quali potrebbero essere la si curezza o la salute pubblica”. Poi, lucida e penetrante, la Terza Sezione veneziana affronta un passaggio delicatissimo e fondamentale, legato alla coscienza pubblica in modo sicuramente ancestrale: “l’unico importante diritto con il quale potrebbe eventualmente ipotizzarsi un contrasto è quello dei figli di crescere in un ambiente familiare idoneo, diritto che corrisponde anche ad un indiscutibile interesse sociale.” “Chiaro, tuttavia” afferma il Tribunale, “che tale interesse potrebbe incidere esclusivamente sul diritto delle coppie omosessuali coniugate di avere figli adottivi, diritto che è distinto, e non necessariamente connesso, rispetto a quello di contrarre matrimonio, tanto che alcuni ordinamenti stranieri ...pur introducendo il matrimonio tra omosessuali, hanno espressamente escluso il diritto di adozione; in ogni caso, nell’attuale ordinamento italiano ogni adozione presuppone la valutazione di idoneità effettiva e di capacità genitoriale della coppia ...evidente mente funzionale alla valutazione dell’interesse del minore adottando, essendo così esclusa ogni automaticità tra il matrimonio, la richiesta di adozione e la decisione del Tribunale per i minorenni”. L’art. 3 della Costituzione, proseguono i Giudici veneziani, vieta ogni discriminazione irragionevole tra cittadini conferendo ad essi “pari dignità sociale, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” ed impegna lo Stato “a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...”. Debbono poter esprimere liberamente il loro orientamento sessuale, “né patologico, né illegale”, tutti i cittadini. Gli omosessuali debbono poter contrarre matrimonio perché impedirlo è irragionevole. Tanto più è vero ove si pensi che a coloro che hanno portato a termine un trattamento chirurgico per il mutament o di sesso, passato al vaglio di un Tribunale che abbia riconosciuto ed attribuito il nuovo sesso, è riconosciuta la possibilità di contrarre matrimonio con persone appartenenti al loro sesso di origine. Sul tema ebbe a pronunciarsi proprio la Consulta, con sentenza n°165 del 6/5/1985, nella quale vennero espressi motivi di ampio e profondo respiro a cagione della legittimità costituzionale riconosciuta alla legge n.164/1982. In quell’occasione la Corte stabilì che l’”orientamento del transessuale è un naturale modo di essere” di cui la legge 164 si è “fatta carico” ...per consentire a questi “diversi” “l’affermazione della loro personalità ed in tal modo aiutarli a superare l’isolamento, l’ostilità e l’umiliazione che troppo spesso li accompagnano nella loro esistenza”. Dunque non ha giustificazione logica e giuridica il fatto di impedire a due omosessuali di unirsi in matrimonio, nella libera espressione del loro orientamento psico-sessuale, quando essi non vogliano sottop orsi ad alcun intervento chirurgico per il successivo riconoscimento del sesso di approdo, mentre a coloro che abbiano scelto tale percorso è consentito il matrimonio con persone appartenenti al loro stesso sesso di origine. Il Collegio lagunare sottolinea ulteriormente che la legge n°164 ha consentito la celebrazione del matrimonio tra soggetti incapaci di procreare… Prive di fondamento, reputa il Tribunale di Venezia, sono quelle tesi che “giustificano l’implicito divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso ricorrendo ad argomenti correlati alla capacità procreativa della coppia ed alla tutela della procreazione”. “... Né la Costituzione, né il diritto civile” prevedono “la capacità di avere figli come condizione per contrarre matrimonio, ovvero l’assenza di tale capacità come condizione d’invalidità o causa di scioglimento del matrimonio, essendo matrimonio e filiazione istituti nettamente distinti”. La difesa di regole apparentemente ancorate all’etica o alla tr adizione, ove priva di adeguato supporto logico-giuridico, si rivela sterile e pericolosa, atta a suffragare quella discriminazione che il nostro Stato ha combattuto in tanti settori (le carceri, il lavoro femminile, l’handicap …). Anche l’art. 29, comma 1°, della Carta Costituzionale tutela la famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio”. “Naturale” non può intendersi nella sola ingiustificata accezione di unione tra un uomo e una donna suggellata dal vincolo giuridico del matrimonio. Famiglia e matrimonio si presentano come “istituti di carattere aperto alle trasformazioni che necessariamente si verificano nella storia”. Il Giudice decidente procede, infine, ad una valutazione comparatistica del problema affrontato, che di necessità, a malincuore, dobbiamo riduttivamente riassumere. L’art. 117 comma 1° della Costituzione deve spingerci all’esame ed al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Vengono in evidenza , allora, la Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà Fondamentali e la Carta di Nizza, pur se attualmente non vincolante. In ogni caso vanno tenute nella debita considerazione le linee orientative di rango europeo, che promanano dalle Istituzioni sovranazionali, alle quali molti Paesi hanno già dato preciso riscontro rimuovendo del tutto il divieto di sposare una persona dello stesso sesso (Olanda, Belgio, Spagna), o prevedendo istituti analoghi a quello del matrimonio (Inghilterra e Germania), o estendendo alle unioni omosessuali la disciplina prevista per il matrimoni “etero”, talora con l’esclusione delle disposizioni inerenti la potestà sui figli e l’adozione (Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Islanda). Molti Paesi, ancora, hanno previsto almeno una possibilità di “registrazione pubblica” delle famiglie omosessuali (Francia, Lussemburgo, Repubblica Ceca). Sulla scorta di queste riflessioni, non ravvisata altra via per rispondere agli i stanti in maniera costituzionalmente orientata, il Tribunale di Venezia “è giunto al convincimento” della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 93, 96, 98,107,108,143,143 bis, 156 bis c.c., laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, per contrasto con gli art. 2, 3, 29 e 117, 1° comma della Costituzione. Il 23 marzo 2010 a Palazzo della Consulta si decideranno le sorti di tante unioni al di fuori degli schemi tradizionali, non necessariamente unioni omosessuali; il responso potrebbe aprire una strada, sino ad ora preclusa, per tutti coloro che sperano nel riconoscimento civile delle forme di aggregazione personale diverse da quelle suggellabili nel vincolo matrimoniale, inteso secondo le regole che il Tribunale di Venezia ha ritenuto di sottoporre al vaglio di costituzionalità. Tale verdetto, inevitabilmente, avrà una portata storica.

fonte: Studio Cataldi




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2 febbraio 2010

due parole due sul processo breve

Il cosiddetto «processo breve» ha ricevuto il via libera dall'aula del Senato. Il provvedimento è passato con 163 voti a favore, 130 contro e con 2 astenuti. Il testo, quando scrivo, deve ancora passare al vaglio della Camera per diventare legge.

Non interessa in questa sede entrare nella polemica politica, ossia chiedersi se e quanto eventualmente il provvedimento possa giovare al Presidente Berlusconi; molto più significativo, invece, spiegare cosa significhi sul piano tecnico – giuridico ed offrire una serie di spunti di riflessione che prescindano da un giudizio netto sulla bontà o meno del provvedimento in esame.

In estrema sintesi, la nuova legge, che si applica a tutte le tipologie di imputato, stabilisce che, per "violazione della durata ragionevole del processo", il procedimento per i reati sotto i 10 anni, dal momento in cui il pm "esercita l'azione penale", si estingua dopo 3 anni per il primo grado, 2 anni per il secondo e un anno e 6 mesi per la cassazione. In caso di annullamento della Cassazione con rinvio al tribunale o in appello si prevede un anno per ogni grado di giudizio. Per i processi per reati con pena pari o superiore ai 10 anni, la norma prevede un tempo di 4 anni per il primo grado, 2 per l'appello e 1 per la Cassazione. Per quanto riguarda i processi per reati di terrorismo e mafia, infine, i termini di durata salgono a 5 anni per il primo grado, 3 per il secondo e 2 anni per la Cassazione, con facoltà del giudice di prorogare questi termini fino a un terzo in più nel caso si tratti di procedimenti molto complessi e con elevato numero di imputati.

Considerazione preliminare: allo stato attuale, chi subisce un procedimento penale entra in un meccanismo infernale per cui, di fatto, patisce uno stato di incertezza su quello che sarà il proprio destino che va avanti per molti, troppi anni. Non è necessario ricordare, quindi, i richiami e le sanzioni che ci arrivano dalla Comunità europea: è un fatto che il nostro procedimento penale abbia una durata eccessiva, e chiunque abbia un minimo di dimestichezza non dico con le aule dei tribunali, ma anche con la cronaca di tutti i giorni, sa perfettamente che il problema esiste.

La domanda, quindi, non è se la riforma sia necessaria, ma se il c.d. “processo breve” sia la risposta adeguata.

I sostenitori del provvedimento richiamano il principio costituzionale della durata ragionevole del processo (art.111), ed affermano che un processo che nel totale ha una durata di 6 anni e mezzo per reati con pena minore di dieci anni non sia così breve, ma semplicemente abbia una durata certa. Urge sottolineare che si parla di durata di processo, che si apre con il rinvio a giudizio dell’indagato, e non si parla di durata del procedimento penale, che ricomprende anche la fase delle indagini e dell’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro; il c.d. procedimento penale, quindi, e la “gogna pubblica” di chi vi è sottoposto, durano comunque un tempo decisamente maggiore.

D’altro canto, proprio richiamandosi al principio dell’art.111, va detto che il concetto di “durata ragionevole” urta non poco con la previsione da parte del legislatore di un meccanismo così netto di estinzione del processo. In linea di principio non è detto che un processo che dura più di 3 anni non abbia una tempistica ragionevole. Certo, questo ragionamento resta sul piano dei principi, e da questo livello il legislatore comunque deve in qualche modo concretizzare e cominciare a dare una risposta. Nel quadro generale bisogna anche considerare, del resto, che quando il pm esercita l’azione penale deve farlo se, al termine delle indagini preliminari, ha raccolto una serie di elementi tali da far ritenere una sentenza di condanna altamente probabile, quindi 3 anni di dibattimento in primo grado non sono certo poca cosa. Ma ancora, come non considerare il fatto che il processo sia di fatto appesantito da tutta una serie di elementi posti a garanzia di un processo giusto per l’imputato, fattori che finiscono per dilatare in tempi dibattimentali. Preferibile, dunque, una giustizia sommaria? Con la predefinizione dei tempi non si corre il rischio di giustizialismo?

In chiusura, ancora uno spunto: chi ha confidenza col mondo dei tribunali conosce perfettamente la giungla delle cancellerie e degli uffici vari, dove un personale troppo esiguo deve farsi carico di un lavoro difficilmente digeribile allo stato attuale. Una buona riforma della Giustizia non potrà comunque prescindere da un maggior impiego di personale ed un maggior investimento di fondi.




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18 luglio 2009

capolavoro assoluto





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15 luglio 2009

capolavoro





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15 luglio 2009

un minuto di cultura


La danza degli impiccati

Alla nera forca, amabile moncone,
danzano, danzano i paladini,
i magri paladini del demonio,
gli scheletri dei Saladini!
Messer Belzebù tira per la cravatta
i suoi piccoli neri fantocci che fan smorfie al cielo,
e picchiandoli in fronte con la ciabatta
li fa danzare sulle note d'un vecchio Natale!
E i fantocci scioccati intrecciano i loro gracili braccini,
come neri organi i petti squarciati
che un tempo stringevano dolci donzelle
cozzano a lungo in un amore immondo.
Urrà per i gai danzatori che non hanno più pancia!
Possono fare giravolte, perché il palco è così grande!
Op! Che non si sappia se è danza o battaglia!
Belzebù irato coi suoi violini raglia!
O duri talloni, non usate mai sandali!
Quasi tutti han tolto la camicia di pelle!
Il resto non impaccia si guarda senza schifo.
Sui crani la neve posa un candido cappello:
la cornacchia è un pennacchio sulle incrinate teste,
un brano di carne trema sul mento scarno:
si direbbe vorticante nelle oscure resse
di prodi, rigide armature di cartone.
Urrà! La tramontana soffia al gran ballo degli scheletri!
La forca nera mugola come un organo di ferro!
E i lupi rispondono da foreste violette:
all'orizzonte il cielo è d'un rosso inferno...
Olà, scuotete quei funebri capitani
che sgranano sornioni tra le dita spezzate
un rosario d'amore sulle vertebre pallide:
questo non è un monastero, o trapassati!
Oh! Ecco, nel mezzo della danza macabra
nel cielo rosso un folle scheletro avanza
di slancio, e come un cavallo impenna:
e, poiché al collo la corda è stretta,
raggrinza le dita sul femore che scricchiola
con grida simili a ghigni
e come un acrobata che rientra nella sua baracca
rimbalza nel ballo al canto delle ossa.
Alla nera forca, amabile moncone,
danzano, danzano i paladini,
i magri paladini del demonio,
gli scheletri dei Saladini!


-Arthur Rimbaud




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14 luglio 2009

riapertura a breve

la comunicazione è di servizio




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4 maggio 2009

Berlusconi e l'ansia da prestazione....politica politicante

premessa doverosa: non è mia abitudine difendere a spada tratta nessuno, men che mai in politica, figuriamoci un pò

ma quel che ho letto oggi sul web dimostra in modo agghiacciante il patologico che cè'è nell'antiberlusconismo becero, o forse solo dimostra la nullità di tutto ciò che, politicamente parlando, non è berlusconiano, col risultato che l'elettore antinano non sa più dove sbattere la testa, cosa scrivere, di cosa parlare

oggi Berlusconi è stato definito, in ordine sparso, un pervertito, un depravato, un pedofilo, un maiale eccetera oltre al già consueto psiconano e similari: tutto ciò sulla base dell'annunciata apertura della pratica di divorzio da parte della Lario, già moglie del nano e già, ancor prima, espressione di quel ciarpame che, evidentemente, in politica non va bene ma al fianco di un plurimiliardario invece sì

non mi sfugge il fatto che sono molto probabili alcuni motivi della scelta della Lario, ve ne sono alcuni che vengono in mente senza troppo sforzo prima di altri

non voglio fermarmi sulle "reazioni politiche" che son seguite all'annuncio, alcune davvero risibili, chiedere ad Adinolfi per capire

voglio fermarmi su questo gioco perverso per cui

1) se io divorzio, se tu divorzi, se egli divorzia eccetera va tutto bene...al limite se divorzio io la mia formazione cattolica fa sgorgare un sorriso bonario agli ammazzapreti di professione, ma certo non fa scandalo, non può farlo...per chiunque, trattasi di fatto personalissimo a prescindere dal fatto che io sia cornuto o cornificatore, marito pressante o troppo assente, troppo focoso o troppo poco virile eccetera...che lei abbia un lui, che io abbia una lei, un lui, che io sia un frequentatore di discolap, di night, che io sia un beone incallito, un ruttolibero eccetera...nulla fa scandalo

del resto, ce lo ha spiegato lo psico più amato dalle casalinghe di voghera, al secolo dott. Morelli, il laureato più affascinante che abbia calcato il Parioli da Costanzo: il dottore, sulla base della sessualità, tutto giustifica e consiglia di tollerare...e quanti strali sulla chiesa bacchettona

2) punto due, giust'appunto; quanti strali sul web quando il papa fa il papa di professione e difende la sua visione del mondo e della famiglia: strali per il sottoscritto irripetibili, ma ben consci a chi abbia un minimo di confidenza con la merda che passa in rete

3) quanti strali (mai abbastanza per chi scrive) se la Binetti si permette di ammettere che per lei e chi la vota il gay è un malato o pervertito o addirittura un pedofilo...chilometri di pagine web per chi si permette una tale enormità

mi fermo qui perchè al bravo scrittore è richiesta la sintesi sennò un lettore, magari già provato dall'esistenza del governo berlusconi, non ce la fa a finire la lettura..ma l'elenco di quelli che si scoprono esser paradossi potrebbe continuare

mi domando, viste le premesse ricordate, come si possa catalogare chi prima fa 1) 2) e 3) e poi, se divorzia Silvio, si trasforma in un non so nemmeno cosa: un misto tra bacchettone, investigatore privato (tutti sanno già tutto ed una ragazzine diciotenne è già una puttana a prescindere, che diamine lo chiama papi!!), puritano, accusatore eccetera

richiesta di dimissioni, commissione d'inchiesta parlamentari, introduzione della pena capitale...e che schifo che schifo che schifo se succede a lui

se succede ad un nickname a caso fa benissimo, accidenti a chi trova da ridire sul divorzio e chi rompe i coglioni

se succede a lui, si scatena l'inferno

un consiglio da amico: parlatene con Morelli




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20 aprile 2009

20 aprile 2009: ZENIGADA è dottore in Giurisprudenza





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14 febbraio 2009

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8 febbraio 2009

Ave, Caesar, morituri te salutant

il saluto al presidente della Repubblica




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